Diritti di maternità anche per il papà

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 05/02/2015 Aggiornato il 05/02/2015

Oltre a un giorno di congedo obbligatorio e a due giorni facoltativi retribuiti, il papà lavoratore può usufruire del congedo parentale e, nel caso sostituisca la mamma, anche del congedo di paternità

Congedo di paternità: sempre di più i papà che scelgono di stare a casa

Quando nasce un bambino, anche il papà lavoratore ha tutto il diritto di prendersi del tempo per stare a casa con il figlio e la compagna. Anzi, ne ha il dovere: la legge 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto per il triennio 20013-2015, in forma sperimentale, un giorno di congedo obbligatorio per il padre. Questo va ad aggiungersi ai giorni di “congedo di paternità” facoltativo e al congedo parentale.

L’astensione obbligatoria per il papà

Secondo la legge del 2014, articolo 4, il papà lavoratore deve stare a casa un giorno dal lavoro, entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio. Si tratta di un diritto che spetta al papà sempre e comunque, indipendentemente dal congedo obbligatorio della mamma: in questo modo il bambino può avere accanto entrambi i genitori. Il diritto al giorno di congedo obbligatorio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia per i figli naturali sia per quelli in adozione o in affido. Anche in questo caso il giorno di congedo deve essere fruito entro i primi cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Si parla di cinque mesi dalla nascita del bambino, anche in caso di parto prematuro e anche se i bambini che vengono al mondo sono due o più gemelli.

Altri due giorni facoltativi

Il papà lavoratore ha anche il diritto di richiedere ulteriori due giorni di congedo facoltativo sempre nel termine dei cinque mesi a partire dalla data del parto (anche pretermine) e nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affido. Questi ulteriori due giorni possono essere richiesti in sostituzione dei giorni di congedo della mamma, nel caso in cui questa decida di rinunciarvi.

Come richiederli e quanto spetta

Per godere dei giorni di congedo, il papà lavoratore deve comunicare al datore di lavoro le date in cui ha intenzione di restare a casa, con un anticipo di almeno 15 giorni, in relazione alla nascita, sulla base della data presunta del parto. Quando fa la richiesta del congedo facoltativo di due giorni, il padre lavoratore deve allegare una dichiarazione rilasciata dalla madre in cui si riporta l’intenzione di non fruire del congedo di maternità spettante per il numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre. Tale dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro della madre. Il papà lavoratore dipendente ha diritto, per tutti i giorni di congedo (quello obbligatorio e i due facoltativi), a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata dall’Inps.

Il congedo di paternità

Il vero e proprio congedo di paternità, in sostituzione del congedo di maternità della madre (di cui si parla negli articoli 28 e successivo del Testo Unico), è riconosciuto al padre lavoratore nel caso in cui si verifichino particolari circostanze, in cui la donna non possa occuparsi del bambino. Questo succede nei seguenti casi.
– Decesso o seria malattia della donna. Tali situazioni devono essere attestate da compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità che si trova predisposta nella domanda telematica reperibile sul sito dell’Inps. Inoltre è necessario produrre la certificazione sanitaria comprovante la malattia, che va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure con raccomandata postale.
– Abbandono del figlio da parte della madre o mancato riconoscimento del neonato da parte della stessa, da attestare mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità. Anche questa dichiarazione si può trovare predisposta nella domanda telematica sul sito dell’Inps.
– Affidamento esclusivo del figlio al padre (ossia, se il papà è un single). L’affidamento esclusivo deve essere comprovato allegando alla domanda telematica (sempre sul sito dell’Inps) il provvedimento giudiziario che dispone l’affidamento esclusivo al papà, oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario e i riferimenti del tribunale che lo ha emesso.
– Infine il padre ha diritto al congedo di paternità se la madre lavoratrice rinuncia del tutto o in parte al congedo di maternità che spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dalla compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica, sempre sul sito Inps.

I congedi parentali riguardano anche il papà

Il papà lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo chiamato congedo parentale, che può essere goduto fino agli otto anni di vita del bambino. Ne ha diritto anche se la mamma gode, a sua volta, del congedo parentale. Complessivamente il periodo di astensione dal lavoro dei genitori non deve essere superiore ai 10 mesi o, in presenza di particolari condizioni, a 11 mesi. Il papà che lavora può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi. In quest’ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali per i genitori è elevato appunto a 11 mesi. Nel caso in cui ci sia un solo genitore (anche il solo papà), questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Per usufruire del congedo parentale, il datore di lavoro va avvisato con un periodo di preavviso non inferiore ai 15 giorni. Per i periodi di congedo parentale, il papà ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione se goduti entro il terzo anno di vita del bambino (se invece i congedi sono goduti dai tre agli otto anni del piccolo, non sono retribuiti).

I congedi per malattia

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, se quest’ultimo non ha ancora compiuto i tre anni. Inoltre ciascun genitore, alternativamente, ha anche il diritto di astenersi dal lavoro, non oltre cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

LEGGI I DIRITTI DI MATERNITA’ PER LA MAMMA

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