Maternità e lavoro

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Il congedo di maternità e gli altri diritti

L’arrivo di un bambino assicura per legge alla mamma lavoratrice una serie di diritti e facilitazioni. Questo tipo di tutela si estende a tutte le categorie di lavoro, ma tiene conto anche delle donne disoccupate.

Il congedo obbligatorio

Il congedo di maternità (detto anche “astensione obbligatoria”) è il periodo durante il quale la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro. Prima di una legge uscita nel marzo del 2000, era obbligatorio lasciare il lavoro due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo la nascita del bambino.
Grazie a quella legge, invece, oggi è possibile anche lavorare fino a tutto l’ottavo mese e restare a casa per quattro mesi dopo la nascita del bambino.
Quest’ultimo caso prevede però il rilascio da parte del ginecologo convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di un certificato che attesti che la futura mamma sia in grado di lavorare senza rischi per la salute, sua e del bambino durante l’ottavo mese di gravidanza.

Il congedo parentale (facoltativo)

Dopo aver usufruito del congedo obbligatorio, la mamma lavoratrice ha a disposizione un periodo di sei mesi astensione dal lavoro: questo periodo può essere goduto fino agli otto anni di età del figlio in modo continuativo o frazionato nel tempo.
I sei mesi possono diventare 10 nel caso anche l’altro genitore lavoratore voglia usufruirne. I genitori single hanno diritto a prendere tutti i 10 mesi. In caso di gemelli, i mesi di congedo parentale raddoppiano.
I congedi possono essere goduti per intero o in modo frazionato, dando un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro.
Durante i primi tre anni del piccolo, al genitore che si congeda dal lavoro (usufruendo dell’astensione facoltativa) spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo complessivo di sei mesi.
Durante i periodi di congedo facoltativo non maturano le ferie e non viene conteggiata la tredicesima. Dopo i tre anni del bambino se ci si assenta dal lavoro per accudire il piccolo non si ha diritto ad alcuna indennità salvo in caso di particolare disagio economico.

Se si è lavoratrici dipendenti

Durante il periodo di astensione obbligatoria, la mamma percepisce l’80 per cento dello stipendio. Alcuni contratti garantiscono addirittura la possibilità di percepire il 100 per cento del proprio stipendio, grazie a un’integrazione del 20 per cento da parte dell’azienda.
I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Per poter godere del congedo di maternità, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’Inps, entro il 7° mese di gestazione, la domanda (su un modulo apposito che si può ritirare presso l’Inps stesso oppure scaricare dal sito relativo), che deve essere corredata del certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
Entro trenta giorni dall’avvenuto parto, la donna deve anche inviare al datore di lavoro e all’Inps il certificato di nascita del bambino oppure l’autocertificazione, che equivale a una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000. Infine è opportuno segnalare, con una lettera a parte, la nascita del bambino all’Ufficio del personale, per usufruire delle detrazioni per figli a carico ed eventualmente per richiedere gli assegni famigliari.
Sempre per la lavoratrice dipendente c’è la possibilità di avvalersi del congedo parentale, fruibile entro gli 8 anni di età del bambino. Questo tipo di astensione può essere utilizzato anche dal padre.

Si può essere licenziate durante il periodo di congedo?

La mamma che lavora come dipendente non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di vita del bambino. In caso di licenziamento, ha diritto al ripristino del suo posto presentando entro 90 giorni un certificato medico dal quale risulti l’esistenza della gravidanza, all’epoca dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Se il bimbo è già nato, è sufficiente presentare il suo certificato di nascita. Il licenziamento è però consentito dalla legge in caso di:
  • colpa grave della lavoratrice stessa;
  • cessazione dell’attività aziendale;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • esito negativo del periodo di prova della lavoratrice.
Al rientro dalla maternità (in seguito all’astensione obbligatoria, facoltativa o ai vari permessi), la mamma ha diritto a tornare a svolgere le mansioni effettuate prima dell’astensione dal lavoro o altre equivalenti.

I permessi per allattare

Durante tutto il primo anno di vita del piccolo la mamma ha diritto ogni giorno a due ore retribuite di astensione dal lavoro, per consentire l’allattamento del bambino. Tali ore possono essere usufruite insieme (entrando due ore dopo o uscendo due ore prima dal lavoro, per esempio) o in modo frazionato (per esempio un’ora in entrata e una in uscita) e se la mamma non se ne avvale possono essere godute dal padre.
Se, però, la mamma svolge un lavoro inferiore alle sei ore giornaliere ha diritto a prendere un’ora soltanto di astensione al giorno. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice usufruisca dell’asilo nido aziendale.
In caso di due gemelli i permessi vengono raddoppiati (le ore che si possono prendere diventano quindi quattro) e possono essere usufruiti anche dal papà (cioè i genitori possono prendere due ore di astensione dal lavoro ciascuno).

I permessi non retribuiti per malattia del bimbo

Se il bambino ha meno di tre anni, la mamma (oppure il papà lavoratore) ha diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di malattia del piccolo, senza limiti di giorni, previa consegna al datore di lavoro del certificato di malattia del figlio rilasciato da un pediatra del Servizio sanitario nazionale.
Se, invece, il piccolo ha tra i tre e gli otto anni, i genitori possono assentarsi per cinque giorni lavorativi all’anno. Mamma e papà non possono tuttavia astenersi contemporaneamente dal lavoro, bensì si devono alternare. Questi permessi non sono retribuiti, sebbene durante i primi tre anni del piccolo maturino comunque i contributi.

Se il piccolo ha problemi

In caso il bimbo sia portatore di handicap, la mamma o il papà hanno diritto al prolungamento fino ai tre anni del bimbo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati a tempo pieno.
In alternativa, i genitori possono chiedere due ore di permesso al giorno, retribuiti fino al terzo anno di età del bambino. Dopo i tre anni i genitori hanno diritto a tre giorni di permesso retribuiti al mese.

Se si è libere professioniste

La lavoratrice in libera professione ha diritto a un indennizzo nel periodo compreso tra due mesi prima e tre mesi dopo la data del parto. Non è richiesta l’astensione obbligatoria dal lavoro.
L’indennizzo viene riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento, nei tre mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, purché il bambino stesso non abbia ancora compiuto i sei anni di età.
L’indennità è pari all’80 per cento dei cinque dodicesimi dello stipendio denunciato dalla donna. La domanda va scritta in carta libera e va presentata all’ente previdenziale, corredata dal certificato medico che comprovi la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.
Inoltre la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione, secondo il Dpr 445 del 28 dicembre 2000, che non si ha diritto all’indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma.
In caso di adozione la domanda deve essere presentata alla competente cassa di assistenza e previdenza della lavoratrice entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia e corredata da copia autenticata di dichiarazione attestante, ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza del diritto all’indennità di maternità a qualsiasi altro titolo. Va corredata, inoltre, da copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento.

Se si è lavoratrici autonome

Una lavoratrice autonoma (per esempio coltivatrice diretta, colona mezzadra, artigiana o commerciante) per avere l’indennità di maternità deve essere iscritta nei rispettivi elenchi in una cassa previdenziale prima del periodo per cui si ha diritto a indennizzo.
Inoltre deve essere in regola con il versamento dei contributi. Si tratta di una indennità economica che l’Inps riconosce alle lavoratrici autonome in caso di nascita di un figlio (e allora viene erogata da due mesi prima della nascita a tre mesi dopo), in caso di affidamento o adozione di un minore (erogata per tre mesi a partire dall’arrivo del bambino in casa e solo se il piccolo non ha più di sei anni).
La domanda con la richiesta di indennità:
  • va presentata all’Inps di competenza, dopo il parto e comunque entro un anno dalla fine del periodo di maternità;
  • è necessario compilare un modulo che si può trovare presso le sedi Inps oppure scaricare dal sito relativo;
  • il modulo può essere inviato per e-mail, per posta o chiedendo aiuto a un Caf o un patronato.
  • la domanda dovrà essere accompagnata dal certificato di nascita o da un’autocertificazione;
  • per le adozioni e gli affidi si deve allegare tutta la documentazione comprovante l’affido o l’adozione;
  • il pagamento può essere riscosso presso la sede postale più vicina (si sarà avvisate con una lettera) oppure si può chiedere un versamento sul proprio conto corrente bancario o postale.

Se si ha un lavoro parasubordinato

La donna con un lavoro parasubordinato (per esempio una lavoratrice a contratto o progetto, oppure una venditrice porta a porta), ha diritto a un assegno di maternità, a patto che abbia versato almeno tre mensilità nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto.
La misura dell’assegno varia in riferimento all’anzianità contributiva nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto. Anche in questo caso è necessario presentare la domanda al proprio ente previdenziale (l’Inps) compilando un modulo che può essere scaricato dal sito oppure richiesto agli sportelli.

L’assegno di maternità

Per le mamme che non lavorano o che hanno una situazione economica disagevole, è previsto un aiuto economico erogato dall’Inps o dal Comune di residenza purché siano cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Se si è disoccupate

Le mamme casalinghe o disoccupate hanno diritto a un assegno di maternità che deve essere richiesto al Comune di residenza e che viene erogato dall’Inps. Per ottenere l’assegno bisogna avere un reddito familiare che non superi il tetto previsto dall’Ise (indicatore di situazione economica).

Se si è lavoratrici precarie 

Le mamme lavoratrici precarie con almeno tre mesi di versamento contributivo nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto (o l’inserimento in famiglia di un bimbo adottivo o in affido) hanno diritto a un assegno pari a circa 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o avuto in affidamento.

In caso di adozione

L’arrivo di un bambino adottivo o è equiparato in tutto all’arrivo di un bimbo naturale. La lavoratrice ha diritto sia al congedo di maternità sia all’indennità.
Il periodo di congedo comprende cinque mesi a partire dal giorno dell’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido, sia in caso di adozioni nazionali sia in caso di adozioni internazionali.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro. In caso di affidamento non preadottivo, ossia temporaneo, la donna percepisce sempre l’80% dello stipendio e gode di un periodo di congedo di 3 mesi che possono essere fruiti anche in modo frazionato, entro 5 mesi dalla data di affidamento del bambino.
È necessario presentare domanda al proprio datore di lavoro o alla sede Inps di residenza o domicilio, prima della data di inizio del congedo o almeno entro un anno dalla fine del congedo stesso, utilizzando il modello Mat. SR01 disponibile nelle sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it nella sezione Modulistica online.
La domanda va inviata per posta elettronica oppure per posta tradizionale con ricevuta di ritorno, eventualmente tramite un Caf o un patronato. Deve essere completa di tutta la documentazione che attesti l’adozione o l’affido del bambino.

In caso di gemelli

In caso di gemelli (o in caso di adozione di due bimbi adottivi) l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (pari a 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto oppure un mese prima del parto e 4 mesi dopo) non viene raddoppiata.
La retribuzione del congedo obbligatorio è pari all’ 80% della retribuzione percepita normalmente.
In caso di parto prematuro (condizione frequente nel caso di gemelli), si ha sempre diritto a 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria per maternità: i giorni non fruiti prima del parto si sommano a quelli dopo il parto.
Per quanto riguarda il congedo parentale (astensione facoltativa), ossia la possibilità di stare a casa oltre il periodo previsto dal congedo obbligatorio, i mesi di astensione (che possono essere fruiti in modo frazionato o continuativo entro gli otto anni di vita dei bambini) raddoppiano (o triplicano in caso di tre gemelli).
L’astensione facoltativa è retribuita al 30% dello stipendio, qualora fruita entro il terzo anno di vita del bambino. In caso di gemelli raddoppiano anche i permessi per l’allattamento.

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Fonti / Bibliografia

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.
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