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L’affidamento condiviso, che sostituisce il vecchio istituto dell’affido congiunto, prevede che entrambi i genitori abbiano uguale responsabilità nella crescita e nell’educazione dei figli permettendo al minore, anche in una situazione di crisi dovuta alla separazione o al divorzio, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, fondamentale per uno sviluppo emotivo, psichico e relazionale sano.
È il giudice a stabilire i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore compresi i periodi di visita e di pernottamento presso il genitore non collocatario, in genere il padre. Questo sempre tenendo come elemento guida il principio della bigenitorialità che suggerisce la necessità di un rapporto costante con entrambi i genitori per uno sviluppo sereno del minore e per evitare problemi. Sempre nell’ottica della massima tutela del minore, i genitori sono tenuti al rispetto degli accordi presi in sede di affidamento.
Differenza tra affidamento condiviso e congiunto
Cosa succede ai figli in caso di separazione o di divorzio? Quella dell’affidamento è in genere una delle preoccupazioni più pressanti di una coppia al momento di dividersi. Analizziamo la questione con l’aiuto dell’avvocato milanese Dora Ballabio.
- In caso di separazione o divorzio l’affidamento dei figli è regolamentato dalla legge attraverso un preciso modello normativo che attualmente è quello dell’affidamento condiviso. La funzione di questo istituto è quella di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, fondamentale per un loro sano sviluppo.
- Introdotto con la legge 54/2006, l’affidamento condiviso sostituisce le precedenti modalità di affido dei figli, l’affidamento congiunto e quello alternato, e rappresenta una svolta nella gestione delle relazioni familiari dopo una separazione soprattutto per quello che riguarda la tutela dei minori.
- L’affidamento condiviso promuove infatti una gestione dei figli condivisa da entrambi i genitori limitando così le situazioni in cui uno dei due genitori viene escluso dalla vita di un bambino con quello che questo può comportare in negativo per la sua crescita. Con l’affidamento condiviso, infatti, entrambi i genitori partecipano alla gestione del figlio senza che uno venga privilegiato rispetto all’altro così da preservare al massimo, grazie alla presenza di entrambi i genitori nella sua vita, la stabilità emotiva del minore.
- Si rifà al principio della bigenitorialità in base al quale il minore ha il diritto di avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. Non avveniva così con il vecchio istituto dell’affidamento congiunto che non prevedeva nessuna ripartizione del tempo da trascorrere con i figli che venivano affidati in linea di massima alla madre lasciando al padre la possibilità di stare con loro per brevi periodi, in genere solo a week end alterni.
Cosa prevede l’affidamento condiviso
Per la legge l’affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale anche dopo la separazione o il divorzio, prendendo insieme le decisioni basilari che interessano il figlio o i figli, qualora siano più di uno.
Questo vuol dire che entrambi i genitori devono prendere accordi, condividendoli e rispettandoli, riguardo:
- le modalità di istruzione, la scelta del percorso scolastico e della scuola dove iscrivere i figli
- la salute e le cure mediche
- l’educazione religiosa
- la gestione del tempo libero con particolare riguardo alle attività extrascolastiche
Differenza tra affidamento condiviso ed esclusivo
Insieme all’affidamento condiviso, la legge prevede anche la possibilità dell’affidamento esclusivo che viene comunque concesso in casi eccezionali, solo quando l’interesse del minore lo richiede per tutelarlo da situazioni di instabilità e di pericolo. Le differenze tra i due istituti sono sostanziali:
- mentre nell’affidamento condiviso entrambi i genitori partecipano alle decisioni basilari che riguardano la vita del figlio, in quello esclusivo la responsabilità e quindi le scelte ricadono sull’unico genitore affidatario.
- entrambi i genitori passano del tempo con il figlio nell’istituto dell’affidamento condiviso mentre nel caso dell’affidamento esclusivo il genitore non affidatario, pur avendo diritto di visitare il figlio, può farlo solo nelle modalità stabilite dal giudice al momento della stesura degli accordi di visita.
Bisogna tenere conto del fatto che un giudice valuta sempre le modalità di affidamento avendo come riferimento l’interesse del minore così da garantirne un sano sviluppo psicologico, emotivo e sociale.
Al momento della scelta vengono presi in considerazione il rapporto preesistente tra genitori e figli, l’eventuale presenza di una forte conflittualità tra gli ex, la continuità affettiva e ambientale in modo da evitare che il bambino sia costretto a cambiare casa, scuola, modo di vita in maniera brusca avendone un danno dal punto di vista emotivo.
Basilare è anche la capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio: è per questa ragione che in alcuni casi all’affidamento condiviso, che rappresenta oggi per così dire la normalità, viene preferito quello esclusivo qualora il giudice ravvisi che uno dei due genitori non sia in grado, per i motivi più disparati, di farsi carico del minore.
Regole da rispettare in affidamento condiviso
L’affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori, sempre nell’ottica di tutelare al massimo il benessere psicofisico del figlio, si facciano carico di una gestione il più possibile armoniosa del minore. In questo ambito è fondamentale il rispetto da parte di entrambi delle regole che vengono stabilite al momento delle decisioni di affidamento.
Residenza e collocamento
Una delle questioni più delicate riguarda la residenza del figlio. Parlare di affidamento condiviso non significa infatti necessariamente che il bambino viva metà del suo tempo con un genitore e metà con l’altro.
Mantenimento
L’affidamento condiviso prevede che il genitore collocatario presso il quale il figlio passa buona parte del tempo riceva dall’altro genitore un assegno periodico per il mantenimento del minore. La cifra da corrispondere viene stabilita dal giudice sulla base delle condizioni finanziare di entrambi i genitori e sui tempi di permanenza presso ognuno di loro. Questo significa che ad ogni cambiamento nelle tempistiche di permanenza dei figli deve corrispondere una modifica nell’importo dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento deve coprire le spese per:
- vitto e alloggio
- abbigliamento
- istruzione scolastica
- spese sanitarie ordinarie
Tutte le spese straordinarie, dalle cure mediche particolari alle attività sportive particolarmente costose ai viaggi studio, devono invece essere divise tra i due genitori in proporzione al loro reddito.
Nel caso in cui l’affido preveda il collocamento del minore a settimane alterne presso ciascun genitore e qualora il reddito dei genitori sia simile il giudice può eliminare l’assegno di mantenimento e stabilire che ciascun genitore provveda direttamente alle spese del figlio durante il proprio tempo di custodia.
Esempi di calendario affidamento condiviso con turni
Nell’affidamento condiviso la legge non prevede che ci sia una ripartizione matematica del tempo che i figli trascorrono con uno e l’altro dei genitori: il concetto di fondo però è che entrambi i genitori partecipino in una misura il più possibile equa alla cura e all’educazione del minore.
Per questo la stesura di un calendario dell’affidamento condiviso con turni che stabilisca i giorni, le ore e i periodi che i figli possono trascorrere con il genitore non collocatario è una pratica molto importante. Assicura infatti a entrambe le parti, figli e genitori, di avere rapporti significativi tra di loro.
Il calendario può essere steso dai genitori di comune accordo mentre serve l’intervento dei giudici qualora ci si trovi davanti a una situazione conflittuale.
Non esistono modelli di calendario standardizzati dal momento che la stesura di un piano di visite, pernottamenti e vacanze richiede che vengano presi in considerazione numerose variabili:
- l’età del minore
- il tipo di lavoro dei genitori in relazione soprattutto al fatto che uno dei due o entrambi siano turnisti
- la distanza tra le due case e tra le abitazioni e la scuola
- le attività extrascolastiche
- l’eventuale presenza o meno di nonni o altri adulti di riferimento che possano accudire il minore
In ogni caso il calendario deve essere creato guardando all’interesse del figlio facendo in modo che i turni stabiliti non interferiscano con le attività, i bisogni e gli interessi del minore.
I calendari vanno quindi sempre personalizzati tenendo conto di tutti i fattori sopra descritti e possono essere modificati nel momento in cui intercorrono cambiamenti di qualunque genere. In linea di massima, più i calendari sono dettagliati in termini di giorni, persino di ore, più è facile che vengono rispettati da entrambi i genitori senza che si creino scontri.
L’importante in ogni caso che resti una certa flessibilità soprattutto per venire incontro alle esigenze dei minori.
Fermo restando la necessità di una stesura ad hoc, situazione per situazione, ci sono alcuni esempi di calendari a cui si può far riferimento:
- il minore resta una settimana con un genitore e una settimana con l’altro
- il minore trascorre due settimane con un genitore e due con l’altro
- il figlio rimane con il genitore collocatario fino al giovedì e dal venerdì alla domenica resta con il genitore non collocatario
- i genitori si alternano durante l’week end: il minore passa un’intera settimana, da lunedì a domenica, con il genitore collocatario e nella settimana successiva invece trascorre venerdì-sabato e domenica con il genitore non collocatario
- i genitori si alternano nella gestione del minore durante il week end e stabiliscono un giorno a settimana (ad esempio il mercoledì) oppure due giorni a settimana (ad esempio il lunedì e il mercoledì) durante i quali il figlio sta con il genitore non collocatario
Modifica dei termini dell’affidamento
Le condizioni dell’affidamento condiviso stabilite dal giudice possono essere modificate nel momento in cui sopravvengono alcune situazioni come un cambio di residenza, variazioni significative del reddito, particolari necessità del minore per quanto riguarda la salute o il rendimento scolastico.
La modifica dei termini dell’affidamento può essere richiesta anche qualora si riscontri disinteresse o inadempienza da parte di uno dei due genitori. Qualora infatti il giudice verifichi che uno dei genitori stia ostacolando in qualunque modo i rapporti con l’altro e non stia rispettando le condizioni stabilite può non solo modificare l’affidamento ma anche applicare sanzioni che possono essere di natura pecuniaria, arrivare alla riduzione o alla revoca dell’affidamento nonché alla sospensione o alla perdita della responsabilità genitoriale.
Pernottamento con il padre
La riforma Cartabia ha introdotto nel 2023 l’obbligo della stesura del cosiddetto “Piano genitoriale, un prospetto da allegare alla domanda di separazione/divorzio nel quale indicare tutte le modalità di affidamento, collocamento, incontri e visite con i figli.
In questo piano è bene che vengano inserite anche le indicazioni che riguardano la possibilità di pernottamenti infrasettimanali presso il genitore non collocatario, in genere il padre, e la gestione delle vacanze, due temi delicati che possono generare conflitti.
Pernottamenti infrasettimanali
I giudici possono fare una distinzione tra il diritto di visita del genitore non collocatario, in genere il padre, e quello di pernottamento: nel caso di bambini molto piccoli è successo che venisse ammesso il primo ma non il secondo.
In realtà questo rappresenta una violazione del principio della bigenitorialità: dormire presso il padre, anche una sola volta la settimana, non è solo una questione di diritto ma anche di benessere emotivo e psicologico del minore.
Non a caso una sentenza della Corte di cassazione del 2024 ha stabilito che un bimbo di due anni dovesse dormire dal padre almeno una volta nel corso della settimana nonostante l’opposizione della madre. Anche il fatto che la casa del padre sia lontana dalla scuola frequentata dal bambino non costituisce, sulla base di una sentenza della Corte di Appello di Firenze, un impedimento al fatto che il minore pernotti dal padre nei giorni infrasettimanali essendo i benefici del mantenere una salda relazione con la figura paterna maggiori dei disagi di uno spostamento.
Vacanze estive
Il lungo periodo di vacanza dopo la fine della scuola richiede di essere gestito con particolare attenzione dai genitori separati. In genere viene stabilita una data, normalmente la fine di maggio, entro la quale entrambi i genitori devono comunicare la data delle ferie in maniera da accordarsi al meglio sulla gestione estiva dei figli.
Per altro non esiste un limite minimo o massimo di tempo che ciascun genitore può trascorrere con i figli in estate: salvo accordi particolari, si decide per un periodo non inferiore ai 15 giorni, consecutivi oppure frazionati.
In breve
L’affidamento condiviso permette ai figli di avere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori, il che viene ritenuto fondamentale per una crescita sana soprattutto quando si presentano situazioni di crisi come separazioni e divorzi. Entrambi i genitori condividono le scelte sulla gestione, la cura e l’educazione dei figli: esistono comunque delle regole da rispettare per tutelare al massimo i minori offrendo loro la possibilità di uno sviluppo emotivo e relazionale sereno.
Fonti / Bibliografia
- Avvocato Dora Ballabio | Avvocato successioni in MilanoL' Avvocato Dora Ballabio con Sede nella città di Milano è esperta nelle successioni ed eredità offre una puntuale ed efficiente assistenza.
- Gazzetta Ufficiale
- Piano Genitoriale. Il CNF pubblica il modelloPiano Genitoriale