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Il congedo parentale è il diritto di astensione dal lavoro che spetta sia alla madre che al padre di un bambino appena nato. Questo periodo di astensione facoltativa è da ripartire tra entrambi ed ha la durata di 10 mesi, periodo in cui i genitori si prenderanno cura del neonato a livello in toto. Quando arriva un nuovo bambino in famiglia quindi, oltre al congedo di maternità e a quello di paternità, i genitori hanno diritto a usufruire anche del congedo parentale facoltativo. Non tutti, però, sanno esattamente di che cosa si tratta e soprattutto che cosa comporta. Cerchiamo allora di fare chiarezza.
Congedo parentale: cos’è e come funziona
Il congedo parentale INPS, conosciuto anche come “maternità facoltativa”, è un diritto previsto dall’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Prevede la possibilità per i genitori lavoratori di prendere un periodo retribuito di astensione facoltativa dal proprio lavoro per un massimo di 10 mesi complessivi allo scopo di prendersi cura del figlio e soddisfare i suoi bisogni. Si tratta di un ammortizzatore che si somma a quello della maternità obbligatoria, che invece dura cinque mesi e ha lo scopo di garantire i diritti della donna e del bambino a ricevere un’adeguata assistenza. Non va confuso nemmeno con il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente privato, aumentato a cinque giorni. Oltre a questi congedi, in sostegno delle famiglie è previsto anche l’assegno unico.
A chi spetta il congedo parentale e quanto dura?
Il congedo parentale spetta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dipendenti e può essere usufruito entro i primi 12 anni del bambino. La mamma può fare richiesta di congedo facoltativo dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il papà anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto e anche se la mamma non lavora. Questo ammortizzatore spetta anche in caso di adozione o di affidamento, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo parentale spetta anche:
- ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata: in questo caso, ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, entro i 12 anni di vita del bambino. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi. Il congedo parentale spetta solo se non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non si è pensionati;
- ai genitori lavoratori autonomi che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo e che effettivamente si astengano dall’attività lavorativa. La maternità facoltativa spetta per un massimo di tre mesi entro il 1° anno di vita del bambino.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale facoltativo può essere richiesto complessivamente fra i due genitori per un periodo massimo di 10 mesi, che diventano 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne:
- la mamma lavoratrice dipendente per un periodo di massimo sei mesi di astensione dal lavoro;
- il papà lavoratore dipendente fino a un massimo di sette mesi di sospensione, ma solo in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi, altrimenti anche a lui spettano sei mesi;
- il genitore solo ha 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale;
- il papà con lavoro dipendente in contemporanea all’astensione obbligatoria della madre o se anche non lavora.
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente: l’importante è non superare i 10 o 11 mesi complessivi. Quindi, per esempio mamma e papà possono richiedere rispettivamente cinque e sei mesi oppure anche un periodo inferiore e, quindi, la mamma sei mesi e il papà due.
La maternità facoltativa può essere goduta in maniera continuativa o frazionata. Addirittura i periodi di assenza possono essere giornalieri o orari: in questo caso si può chiedere il congedo per metà dell’orario medio giornaliero.
Nel momento in cui dovesse terminare il rapporto di lavoro, il diritto al congedo parentale viene meno. Chi ha figli adottivi o in affidamento ha gli stessi diritti dei genitori naturali: entro i primi 12 anni dell’arrivo del minore in famiglia e non oltre il compimento dei 18 anni, si può usufruire del congedo parentale, indipendentemente dall’età del bambino nel momento in cui è stato affidato o adottato alla famiglia stessa. Il diritto al congedo parentale viene usufruito dalle famiglie anche in caso di parto, adozione o affidamento plurimi.
Il congedo parentale può anche essere usufruito su fascia oraria: la legge n.228 del 24 dicembre 2012 rimanda al contratto collettivo di settore la facoltà di fruire di questa modalità, i singoli criteri di calcolo e il monte ore giornaliero.
In caso di assenza di una regolamentazione collettiva o aziendale, il genitore può scegliere se fruire del congedo parentale su base oraria o giornaliera ma senza superare la metà dell’orario giornaliero del periodo di paga.
Congedo parentale: la retribuzione
Il congedo parentale è retribuito. I genitori percepiscono il 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, per un periodo massimo complessivo di nove mesi, così ripartito:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte rispetto all’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Indennizzo all’80% da gennaio 2023
La legge di bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale: l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Questa nuova misura (che può essere fruita in alternativa tra i genitori) si applica ai dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera.
Congedo parentale: come richiederlo
La domanda di congedo parentale va presentata al datore di lavoro con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, che diventano due in caso di fruizione su base oraria. La domanda va presentata anche all’Inps, o in via telematica o tramite il contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 da rete mobile o tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. I lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata devono inoltrare la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
In sintesi
Fino al 12° compleanno del figlio, i genitori lavoratori hanno diritto al congedo parentale facoltativo: un periodo di astensione dal lavoro retribuito della durata massima di 10 o 11 mesi a seconda dei casi, che può essere goduto in maniera continuativa o frazionata.
Fonti / Bibliografia
- Dipartimento per le politiche della famiglia - Cos'è il congedo parentaleSito del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri: scopri le politiche e i servizi del Governo per la famiglia
- Portale Inps - INPS-Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendentiSito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)