Il 13 agosto 2022 è entrato pienamente in vigore il Dlgs 105/2022. La norma prende in esame e aggiorna le direttive in tema di congedo paternità riservando novità per i papà.
Tante le novità interessanti, specie per i papà. In particolare, sostituendo il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, introdotti sperimentalmente dalla legge 92/2012 e stabilizzati dall’abrogato comma 134 dell’art. della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), il nuovo decreto introduce il congedo paternità obbligatorio. In questo modo, il papà lavoratore può usufruire di un congedo di 10 giorni dal lavoro, indipendentemente da quello preso dalla neomamma.
Concessi anche al papà adottivo o affidatario, i giorni di congedo paternità 2022 possono essere sfruttati nei due mesi prima del parto e fino ai 5 mesi dopo la nascita e in caso di morte perinatale del nascituro. I giorni non sono frazionabili a ore, ma fruibili anche in via non continuativa e diventano 20, in caso di parto plurimo. L’indennità riconosciuta è pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Tra gli altri aggiornamenti, i papà (e le mamme) lavoratori dipendenti hanno diritto a un’indennità del 30% della retribuzione per tre mesi, fino al 12° anno di vita del figlio, ma non trasferibili all’altro genitore. A ciò si sommano ulteriori tre mesi di congedo al 30%, disponibili in alternativa tra i genitori che, per il papà, sono utilizzabili fino al 12°anno di vita del bambino.
Inoltre, il decreto prevede altri tre mesi di congedo indennizzabili (in alternativa tra mamma e papà), arrivando così, a un periodo massimo di nove mesi indennizzabili, rispetto ai sei previsti in precedenza. Restano immutati, invece, i limiti massimi individuali dei due genitori.
Al genitore solo sono riconosciuti undici mesi (continuativi o frazionati) di congedo, di cui nove indennizzabili al 30%. In caso di reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per i congedi oltre i nove mesi fino al 12esimo anno di vita è prevista un’indennità al 30%.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata, ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato, non trasferibile all’altro genitore più ulteriori tre mesi in alternativa, per un periodo massimo di nove mesi da usufruire entro il 12°del figlio. In ultimo, il Dlgs. 105/2022 prevede che per i lavoratori autonomi tre mesi di concedo da utilizzare entro l’anno di vita del figlio.