Vaccini obbligatori per andare a scuola: è legge

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 24/05/2017 Aggiornato il 25/11/2019

Nel caso di mancata vaccinazione il dirigente scolastico deve segnalare all'Asl competente il nominativo del bimbo affinché si adempia all’obbligo vaccinale. Rischio sospensione della podestà genitoriale e multe salatissime. Portati a 12 i vaccini obbligatori

Vaccini obbligatori per andare a scuola: è legge

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per frequentare la scuola. Il testo, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e dalla Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, parla chiaro: non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia – sia pubbliche sia private – (bambini di età compresa tra 0 e 6 anni) i bambini che non siano stati sottoposti ai vaccini obbligatori.

Già dal prossimo anno scolastico

Il decreto, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico (2017-2018), prevede che le vaccinazioni potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute documentato e attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. E se un bambino ha già avuto le patologie per cui è obbligatoria la vaccinazione deve farlo attestare dal medico curante, che potrà anche richiedere le analisi del sangue per accertare che il piccolo abbia effettivamente sviluppato gli anticorpi.

Multe fino a 7.500 euro e sospensione della podestà genitoriale

Nel caso di mancata vaccinazione il dirigente scolastico segnala all’Azienda sanitaria competente, entro 5 giorni, il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori) viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Il genitore (o il tutore) che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla Asl al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.

Separati alla scuola dell’obbligo

Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo (fascia di età 6-16 anni) il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla Asl competente la presenza a scuola di minori non vaccinati (la mancata segnalazione può comportare il reato di omissione di atti d’ufficio). I minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute (accertate e documentate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta) verranno inseriti dal dirigente scolastico in classi in cui non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati.

Pugno di ferro

“Il decreto – si legge in una nota sul sito del Ministero della Salute – è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa”.

12 i vaccini obbligatori

Secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) i vaccini obbligatori per legge sono i seguenti:

 
 
 

In breve

AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA

 A decorrere dal 1° giugno 2017 il Ministero della Salute avvierà una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute.  Nell’ambito della campagna il Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) promuoveranno, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

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