A cura di “La Redazione”Pubblicato il 14/02/2013Aggiornato il 30/01/2015
Cambiano le regole per il congedo parentale. Oggi, infatti, chi è diventato genitore nel 2013 avrà la possibilità di frazionarlo anche in ore. I vantaggi? Più tempo con i propri figli e stipendi meno “leggeri”
Per chi diventa genitore nel 2013 ecco una importante novità: il congedo parentale potrà infatti essere utilizzato anche a ore, fino agli otto anni di età del bambino. La questione del congedo parentale, che riguarda da vicino milioni di famiglie nel nostro Paese, è da sempre molto sentita. Fino a ora era stato possibile usufruire del congedo in modo continuativo oppure frazionato per mesi, settimane e giorni, per un periodo massimo di 6 mesi per un genitore o di 10 mesi se l’astensione riguardava entrambi i genitori. Con l’obbligo da parte del lavoratore di comunicare, almeno 15 giorni prima, al proprio datore di lavoro l’arco temporale durante il quale intendeva beneficiare del congedo parentale. Dall’inizio dell’anno, la possibilità di frazionarlo in ore comporta almeno due grandi vantaggi: la possibilità di godere di una maggiore flessibilità e “distribuire” il proprio periodo di congedo in base alle proprie esigenze e quello di ammortizzare la ridotta retribuzione riconosciuta durante il periodo di astensione (pari al 30 per cento dello stipendio). Quanto ai criteri e alle modalità di utilizzo, valgono le disposizioni che sono state o saranno adottate dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.
In breve
Fino agli otto anni del bambino
A parte la possibilità di frazionare il “tempo” in ore, restano invariati criteri e modalità con cui si può usufruire del congedo parentale: fino agli otto anni del bambino, per un periodo massimo di sei mesi per un genitore (dieci se si calcolano entrambi i genitori)
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