Permessi allattamento: come richiederli e fino a quando

Alberta Mascherpa A cura di Alberta Mascherpa Pubblicato il 20/02/2026 Aggiornato il 21/02/2026

Nel primo anno di vita del bambino la mamma con un lavoro dipendente ha diritto a due ore di riposo giornaliere per l’allattamento di cui, in presenza di determinate condizioni, può usufruire in alternativa il padre.

Permessi allattamento: come richiederli e fino a quando

Una madre che lavora, anche part-time purché sia dipendente, può richiedere direttamente al proprio datore di lavoro i permessi per l’allattamento concessi dall’articolo 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Le ore di permesso sono due al giorno e possono essere utilizzate consecutivamente oppure suddivise: salgono a quattro nel caso di parto gemellare o plurimo, mentre scendono a una se la donna ha un part-time che non arriva alle sei ore giornaliere e a mezz’ora se il piccolo frequenta il nido.

Quando sussistono particolari condizioni, come ad esempio nel caso di una mamma lavoratrice autonoma, è il padre, purché dipendente, che può usufruire dei permessi per l’allattamento. La richiesta va fatta al proprio datore di lavoro, mentre si devono rivolgere direttamente all’Inps alcune categorie di lavoratrici. I padri devono fare riferimento sia al datore di lavoro che all’Inps. 

Come richiedere i permessi per l’allattamento

Innanzitutto, come specificato nel portale Inps, è importante sapere che hanno diritto ai permessi per l’allattamento:

  • le madri biologiche, ma anche adottive e affidatarie purché siano lavoratrici dipendenti a tempo determinato o indeterminato
  • i permessi sono previsti anche per le madri che lavorano part-time purché raggiungano le 6 ore di lavoro giornaliero

Anche i padri possono usufruire dei permessi per l’allattamento purché sussistano precise condizioni:

  • la madre è deceduta oppure a causa di una grave infermità non può occuparsi del bambino
  • la madre ha rinunciato alle ore di riposo. L’allattamento infatti è facoltativo: se una madre non vuole usufruirne basta che non faccia domanda. In questo caso, se lo desidera, potrà presentarla il padre
  • la madre è lavoratrice autonoma
  • il neonato è affidato solo al padre
  • nel caso di parto plurimo. Le ore di riposo giornaliero raddoppiano e una parte può essere richiesta dal padre.

Sono cumulabili?

Le ore di riposo giornaliero previste dalla legge per le madri lavoratrici sono 2 al giorno, che diventano 4 in caso di parto gemellare o plurimo. Se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, ad esempio un micronido istituito sul posto di lavoro, la durata del permesso scende a mezz’ora.

Nel caso in cui la madre sia una lavoratrice part-time con un contratto che prevede meno di 6 ore lavorative al giorno, il permesso scende a una sola ora giornaliera.

Le due ore di permesso per l’allattamento possono essere fruite in modo consecutivo, ad esempio uscendo prima dal lavoro o tornando a casa all’ora di pranzo, oppure suddivise, ad esempio 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio, 1 ora in entrata e 1 ora in uscita.

I permessi per l’allattamento non sono cumulabili con le ore di altri permessi retribuiti di cui si fruisce nello stesso giorno. Ad esempio, se la madre o il padre fruiscono di una giornata interamente coperta da ferie o dal congedo parentale, non possono godere anche dei riposi orari per allattamento. E’ possibile comunque combinare i permessi per allattamento con altre assenze parziali, purché siano correttamente contabilizzati e rientrino nei limiti giornalieri previsti dalla normativa. Se una mamma, ad esempio, torna al lavoro per mezza giornata può comunque usufruire del riposo per allattamento, di una o due ore in base alle ore di lavoro.

Fino a quando si possono chiedere

Le mamme, o in alternativa i padri, hanno diritto a chiedere i permessi per l’allattamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino. La durata effettiva del periodo in cui è possibile usufruire dei permessi per allattamento dipende in ogni caso dall’età del bambino nel momento in cui si rientra al lavoro. Due esempi per chiarire:

  • se una madre ha deciso di suddividere il periodo di congedo di maternità, che per legge prevede un’astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, in un mese prima del parto e 4 mesi dopo la nascita del piccolo, avrà diritto ai permessi per allattamento per 8 mesi finché il bambino compie l’anno di età
  • se invece una mamma, oltre al congedo di maternità obbligatorio, ha deciso di utilizzare anche ulteriori 3 mesi di congedo parentale, può avere diritto ai permessi per l’allattamento per 6 mesi fino al compimento dell’anno del bambino.

La domanda Inps

I permessi per allattamento sono periodi di assenza retribuita (al 100% della retribuzione oraria) a carico dell’INPS, che vengono però anticipati in busta paga dal datore di lavoro. La domanda per i permessi va quindi inoltrata direttamente al proprio datore di lavoro, indicando il periodo e le modalità con cui si intende usufruire del permesso.

Fanno eccezione alcune categorie di lavoratrici (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Inps sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione) che devono invece presentare domanda direttamente alla sede Inps di appartenenza.

Diversa la modalità di richiesta per i padri che usufruiscono dei permessi di allattamento al posto della madre: in questo caso la domanda va inoltrata sia al proprio datore di lavoro che alla sede Inps di appartenenza per via telematica.

 

In breve

I permessi per l’allattamento, di due ore giornaliere o di quattro nel caso dei gemelli, possono essere utilizzati dalla madre lavoratrice dipendente, anche part time, o in alternativa dal padre, sempre lavoratore dipendente, fino all’anno di vita del bambino. La domanda va presentata direttamente al datore di lavoro nel caso della mamma, anche all’Inps (oltre che al datore di lavoro) per il papà.

 

Fonti / Bibliografia

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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