L'Inps, quando va a erogare l'indennità di maternità, corrisponde l'80 per cento dell'ultima retribuzione maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Una domanda di: Sonia Ho un CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) chimico farmaceutico, come impiegata amministrativa a tempo indeterminato con un netto in busta paga di circa 1700 euro. Dal 23/05/2022 al 18/09/2022 ho usufruito della maternità facoltativa e so che in questo periodo non si matura né tredicesima né quattordicesima mentre invece dal 22/12/2021 al 22/05/22 ho usufruito della maternità obbligatoria retribuita al 100% perché il mio contratto prevede questo. Ora nel mese di luglio mi verrà liquidata la tredicesima mensilità e, se ho capito bene, perderò solo il periodo della maternità facoltativa quindi dal 23/05/22 al 18/09/2022, ovvero circa quattro mesi. Dico bene? Perché mi è stato detto non dal datore di lavoro che la quota della tredicesima è già stata pagata dall’INPS con le buste paga da gennaio 2022 a ottobre 2022. La ringrazio molto.
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno, per dare una risposta esaustiva dovremmo analizzare nello specifico i cedolini paga. In via generale, l’Inps, quando va a erogare l’indennità di maternità va ad erogare l’80% dell’ultima retribuzione maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e può accadere che tale importo vada a superare la normale retribuzione della lavoratrice. In questo caso l’importo erogato in più alla lavoratrice viene compensato con la riduzione di quanto verrà erogato a titolo di mensilità aggiuntiva. Quindi in linea teorica può accadere (e nella realtà dei fatti accade spesso) alle lavoratrici che si sono assentate per maternità obbligatoria di avere un importo di mensilità aggiuntiva (tredicesima e/o quattordicesima) ridotto. Cordialmente.
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