Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato cessi prima dell’inizio del congedo obbligatorio si ha diritto all’indennità di maternità pagata interamente dall’INPS se vengono soddisfatte alcune condizioni.
Una domanda di: Christiane Sono un’operatrice socio sanitaria con contratto a tempo determinato (6 mesi). Essendo incinta, se non viene prorogato il contratto alla scadenza dovrò chiedere la Naspi od ho diritto ad un altro aiuto? Grazie in anticipo di una Sua risposta.
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno, nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato cessi durante il congedo di maternità obbligatorio alla cessazione le spetterà dall’Inps la maternità obbligatoria residua e, al termine, previa sua domanda, avrà diritto alla Naspi. Qualora invece il rapporto di lavoro cessi prima dell’inizio del congedo obbligatorio avrà comunque diritto all’indennità di maternità – pagata interamente dall’INPS – nei casi in cui venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:
dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.
Il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine, ma la ex lavoratrice risulta titolare dell’indennità di disoccupazione Naspi. In questo caso la maternità prende il posto della Naspi, la quale tornerà ad essere corrisposta al termine del congedo. Il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine ma comunque entro 180 giorni, ma solo se negli ultimi due anni la lavoratrice ha almeno 26 contributi settimanali versati. Cordialmente.
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