Il CCNL Commercio prevede che, in caso di astensione anticipata dal lavoro per maternità, spetti solo l'indennità dell'80% a carico dell'Inps.
Una domanda di: Alice Buongiorno, sono una commessa a tempo indeterminato inquadrata nel Ccnl commercio vorrei sapere, essendo in maternità anticipata per lavoro a
rischio, se l’indennità che mi spetta è all’80% oppure se mi spetta l’80 %
e il datore deve integrarmi il 20%. Secondo lui, mi spetta solo l’80% sia ora che allo scatto
dell’obbligatoria.
Volevo accertarmi di questo.
Grazie mille.
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno Alice, il CCNL Commercio prevede che, in caso di astensione anticipata dal lavoro per maternità, spetti solo l’indennità dell’80% a carico Inps. Solo durante il periodo di astensione obbligatoria (5 mesi) spetta, oltre all’indennità dell’80% l’integrazione del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione. Le specifico, tuttavia, che l’indennità dell’80% erogata dall’Inps non corrisponde all’80% della sua retribuzione, ma viene calcolata sulla base degli elementi retributivi da lei percepiti nel mese precedente l’astensione e maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima, pertanto, molto spesso, tale importo è superiore all’80% della sua normale retribuzione e, talvolta, è già pari alla normale retribuzione da lei percepita. Forse in tal senso il suo datore di lavoro le ha riferito che l’80% non verrà integrato dall’azienda, perchè tale importo potrebbe già eguagliare la sua normale retribuzione.
Cordiali saluti.
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