Maternità anticipata per gravidanza a rischio: quali diritti?
A cura di Alessandro Lacchini - Avvocato
Pubblicato il 04/05/2020
Aggiornato il 21/04/2026 La maternità anticipata in quanto a rischio garantisce alla donna diritti maggiori rispetto a quelli concessi dal congedo parentale.
Una domanda di: Eleonora
Buongiorno, sono attualmente in maternità anticipata per gravidanza a rischio e la mia azienda mi ha detto che durante l’anticipata non maturo tredicesima né quattordicesima, né i rol (riduzione orario di lavoro), né le ex festività. Sostengono che questi si maturano solo nei 5 mesi di obbligatoria. Potrebbe dirmi se è davvero così? Perché online trovo scritto ovunque che si dovrebbero maturare tutte le stesse cose in anticipata e in obbligatoria.
Grazie mille.

Alessandro Lacchini
Buongiorno Eleonora,
temo che il Suo datore di lavoro si sbagli:
durante il periodo di maternità obbligatoria (astensione della madre dal lavoro, non rinunziabile, della durata complessiva di 5 mesi), così come nel Suo caso di maternità anticipata (periodo che anticipa la maternità obbligatoria) si ha diritto tanto alla tredicesima, quanto alla quattordicesima; in tali evenienze, tuttavia, quanto spettante non viene accreditato una tantum a dicembre (per la tredicesima) e a giugno (per la quattordicesima), come accade di norma, ma viene erogato mese per mese.
Posso ipotizzare che l’azienda abbia ritenuto di applicare – erroneamente – la disciplina della maternità facoltativa (vale a dire il congedo parentale che consiste in un ulteriore periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro, da suddividere tra il padre e la madre del bambino e da fruire nei primi dodici anni di vita) durante il quale – effettivamente – non si matura il diritto né alla tredicesima né alla quattordicesima. Colgo l’occasione per fornirLe, anche a beneficio di altre lettrici, qualche ulteriore informazione in merito al regime della “maternità”.
– La dipendente in gravidanza ha diritto all’astensione retribuita dal lavoro per 5 mesi, con facoltà di scelta tra la formula 1+4 (assentandosi da un mese prima del parto, fino al compimento del quarto mese del neonato) oppure 2+3 (da due mesi prima del termine, fino al compimento del terzo mese).
– Successivamente, con le varianti previsti dai rispettivi contratti di categoria, la dipendente può ulteriormente prolungare l’astensione dal terzo al nono mese del bambino, con una retribuzione più bassa (di norma il 30%) e dal nono mese fino al compimento dell’anno, senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto di lavoro.
Sono a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
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