Maternità: ne ho diritto?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/04/2018 Aggiornato il 10/06/2026

Anche per le collaboratrici domestiche scattano le garanzie a tutela della maternità.

Una domanda di: Roxana
Buongiorno, io avrei una domanda adesso lavoro 6 ore a la settimana come colf con il contratto da 2 anni e visto che adesso sono incinta di quattro messi vorrei sapere se posso prendere la maternità e anche il bonus bebè e bonus mamma. Che devo fare?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Risponde la redazione:
Cara lettrice, ecco le informazioni generali tratte dal sito dell’INPS:
quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione. Vale per i due mesi precedenti la data presunta del parto; il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto; per i tre mesi successivi al parto.
Dall’inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi, faticosi o insalubri (artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01) possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita del bambino.
L’indennità di maternità: Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps, pari all’80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se: nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico; o, in alternativa nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico. L’assegno di maternità dello Stato: spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del ‘permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo.
L’assegno spetta se la madre: si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento pre-adottivo.
Se l’INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al comune territorialmente competente per fare ricevere al richiedente l’assegno di maternità concesso dai Comuni.
Per quanto riguarda il bonus bebè, spetta ai cittadini italiani residenti; ai cittadini comunitari residenti; ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno. Viene erogato, per un periodo di 3 anni, in base all’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e corrisponde a 160 euro al mese, se l’ISEE è inferiore a 7000 euro; e a 80 euro mensili, se l’ISEE è inferiore a 25.000. La domanda si deve inoltrare all’INPS. Con cordialità.

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