Sono una dipendente di un bar assunta a tempo indeterminato come operaia. Il 19 Giugno ho partorito, e mi chiedevo se avessi diritto o no alla
quattordicesima e alla tredicesima. La mia titolare sostiene di no. Aspetto risposta, grazie.
![Alessandro Lacchini Alessandro Lacchini](https://static.bimbisaniebelli.it/wp-content/uploads/2018/05/lacchini-150x150.jpg)
Alessandro Lacchini
Gentile Signora,
per rispondere al suo quesito occorre in primo luogo chiarire che esistono tre tipologie di astensione dal lavoro per maternità: la maternità obbligatoria, quella facoltativa e, in ultimo, quella anticipata. La prima ricopre un lasso di tempo di cinque mesi, a cavallo della data del parto, la seconda è un congedo di sei mesi da utilizzarsi durante i primi dodici anni di vita del bambino, mentre la terza opera in presenza di gravidanze a rischio o di condizioni lavorative inidonee.
Il diritto alla retribuzione è diverso a seconda che la lavoratrice usufruisca della semplice maternità obbligatoria o della maternità anticipata, ovvero della maternità facoltativa.
Non avendo sufficienti informazioni per capire a quale tipo di astensione si riferisca la sua datrice di lavoro, occorrerà esaminare tutte e tre le situazioni.
Durante il periodo di astensione obbligatoria e anticipata ogni lavoratrice ha diritto a percepire mensilmente dall’INPS una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente all’inizio della maternità, oltre all’80% del rateo di tredicesima e quattordicesima spettante ai sensi del C.C.N.L. applicato.
L’importo – costituito dall’80% della retribuzione mensile e da 1/12 dell’80% della tredicesima e della quattordicesima – viene anticipato, di regola, dal datore di lavoro, che lo riceve dall’INPS e indicato in busta paga.
Nel caso della maternità facoltativa, invece, l’indennità economica erogata dall’Inps è più bassa ed è pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese precedente l’inizio del congedo, se fruito entro i primi 6 anni di età del bambino. Durante tale periodo la lavoratrice non ha diritto di ricevere dall’INPS né la tredicesima né la quattordicesima mensilità.
La retribuzione riconosciuta dall’INPS, che spetta indistintamente a tutte le lavoratrici madri nei casi di astensione obbligatoria, anticipata e facoltativa nelle misure sopra descritte, può poi essere integrata dal datore di lavoro, se ciò previsto dal CCNL applicato, sino alla concorrenza massima di un importo pari al 100% della retribuzione percepita in precedenza.
Lei non precisa quale sia il contratto collettivo applicato al suo rapporto, pertanto non posso dirle se le spettano altre somme in aggiunta a quanto sarà versato dall’INPS.
Le suggerisco di verificare la sua lettera di assunzione e di consultare il CCNL ivi richiamato per verificare se quest’ultimo prevede il dovere in capo al datore di lavoro di integrare la retribuzione a lei corrisposta dall’INPS. Con cordialità.
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