Tredicesima e quattordicesima: sono un diritto dopo il parto?

Avvocato Alessandro Lacchini A cura di Avvocato Alessandro Lacchini Pubblicato il 04/08/2021 Aggiornato il 04/08/2021

I diritti legati al congedo per maternità dipendono strettamente dalla tipologia dell'astensione dal lavoro: obbligatoria, facoltativa, anticipata.

Una domanda di: Francesca
Sono una dipendente di un bar assunta a tempo indeterminato come operaia. Il 19 Giugno ho partorito, e mi chiedevo se avessi diritto o no alla
quattordicesima e alla tredicesima. La mia titolare sostiene di no. Aspetto risposta, grazie.
Alessandro Lacchini
Alessandro Lacchini

Gentile Signora,
per rispondere al suo quesito occorre in primo luogo chiarire che esistono tre tipologie di astensione dal lavoro per maternità: la maternità obbligatoria, quella facoltativa e, in ultimo, quella anticipata. La prima ricopre un lasso di tempo di cinque mesi, a cavallo della data del parto, la seconda è un congedo di sei mesi da utilizzarsi durante i primi dodici anni di vita del bambino, mentre la terza opera in presenza di gravidanze a rischio o di condizioni lavorative inidonee.
Il diritto alla retribuzione è diverso a seconda che la lavoratrice usufruisca della semplice maternità obbligatoria o della maternità anticipata, ovvero della maternità facoltativa.
Non avendo sufficienti informazioni per capire a quale tipo di astensione si riferisca la sua datrice di lavoro, occorrerà esaminare tutte e tre le situazioni.
Durante il periodo di astensione obbligatoria e anticipata ogni lavoratrice ha diritto a percepire mensilmente dall’INPS una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente all’inizio della maternità, oltre all’80% del rateo di tredicesima e quattordicesima spettante ai sensi del C.C.N.L. applicato.
L’importo – costituito dall’80% della retribuzione mensile e da 1/12 dell’80% della tredicesima e della quattordicesima – viene anticipato, di regola, dal datore di lavoro, che lo riceve dall’INPS e indicato in busta paga.
Nel caso della maternità facoltativa, invece, l’indennità economica erogata dall’Inps è più bassa ed è pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese precedente l’inizio del congedo, se fruito entro i primi 6 anni di età del bambino. Durante tale periodo la lavoratrice non ha diritto di ricevere dall’INPS né la tredicesima né la quattordicesima mensilità.
La retribuzione riconosciuta dall’INPS, che spetta indistintamente a tutte le lavoratrici madri nei casi di astensione obbligatoria, anticipata e facoltativa nelle misure sopra descritte, può poi essere integrata dal datore di lavoro, se ciò previsto dal CCNL applicato, sino alla concorrenza massima di un importo pari al 100% della retribuzione percepita in precedenza.
Lei non precisa quale sia il contratto collettivo applicato al suo rapporto, pertanto non posso dirle se le spettano altre somme in aggiunta a quanto sarà versato dall’INPS.
Le suggerisco di verificare la sua lettera di assunzione e di consultare il CCNL ivi richiamato per verificare se quest’ultimo prevede il dovere in capo al datore di lavoro di integrare la retribuzione a lei corrisposta dall’INPS. Con cordialità.

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